Soglia di esenzione innalzata a 3.000€
DECRETO AIUTI-QUATER

Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso agosto del raddoppio dei fringe benefit (il decreto Aiuti-bis), il governo Meloni ha varato un nuovo provvedimento. Decreto Aiuti-quater n. 176/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto 18 novembre 2022, n. 270, prevede l’innalzamento della soglia di esenzione, da 600 euro a 3.000 euro. La misura è pensata per aiutare i dipendenti di aziende private con bollette elevate e aumenti dei prezzi legati all’inflazione generale.
Il pagamento del bonus di 3.000€ è facoltativo e dipende dalla decisione della singola azienda privata.
Art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176
A prevederlo è l’art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176 pubblicato in GU n.270 dello stesso giorno e in vigore dal 19-11-2022, con misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. La norma, inoltre, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il beneficio dei 600,00 euro ora innalzato a 3000 dal decreto Aiuti Quater è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legge Auti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina”. Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater 200,00 euro bonus benzina (Decreti Aiuti 50 2022).
Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di “liberalità”, quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né per il “bonus bollette”, né per il “bonus benzina”
Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il datore di lavoro dovrà acquisire:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenza domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento)3. un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti. Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l’importo corrisposto nella sua interezza. L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.
Si potrà, quindi, riconoscere a ogni singolo lavoratore un valore complessivo di benefit di 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina) e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis-e quater) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze sempre entro il 31.12.2022.
Documentazione richiesta
Per quanto riguarda la documentazione probatoria del rimborso il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR .